Convertito in legge il decreto-legge sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

25.01.2008

Il 19 dicembre 2007 è stata promulgata la legge n. 243, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007).
Con il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 il Governo ha differito al 30 marzo 2008 il termine per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte dello Stato o delle Regioni, già previsto, ed in scadenza lo stesso 30 ottobre 2007, dall’art. 5 comma 18 del decreto legislativo 18 febbraio 2005. n. 59.
Le tappe che hanno portato alla necessità di emanare un provvedimento urgente da parte del Governo possono così riassumersi.
Il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale rappresenta una condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività degli impianti produttivi che presentino determinate caratteristiche in ossequio alla disciplina comunitaria dettata dalla direttiva 96/61/CE, meglio nota come direttiva IPPC, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, e dalle successive direttive.
Il legislatore comunitario ha, infatti, introdotto per gli Stati membri criteri ed obblighi omogenei per lo svolgimento delle attività industriali ed agricole ad elevato potenziale inquinante, idonei ad evitare, o quanto meno a ridurre al minimo, il rilascio di emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre che a limitare i rifiuti degli impianti industriali e delle imprese agricole per raggiungere un livello elevato di tutela dell’ambiente. In particolare la direttiva 96/61/CE ha disposto che, per ottenere l’autorizzazione e quindi per svolgere l’attività produttiva, un impianto industriale o agricolo debba rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti l’utilizzo di tutte le misure utili per combattere l’inquinamento, ed il ricorso alle migliori tecniche disponibili; la prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento; la prevenzione, il riciclaggio o l’eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti; l’utilizzo efficace dell’energia; la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle eventuali conseguenze; la bonifica dei siti al termine delle attività. La direttiva prevedeva , inoltre, il termine di tre anni dalla entrata in vigore per il recepimento ed il termine di otto anni dal recepimento quale termine ultimo per l’adeguamento degli impianti nazionali ai requisiti comunitari, anche mediante il rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità nazionali competenti.
L’Italia ha quindi recepito la direttiva 96/61/CE in prima battuta con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e, intervenute delle ulteriori norme comunitarie, con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. In particolare il D. Lgs n. 59/2007 disponeva, in ossequio alle disposizioni comunitarie, che entro il 30 ottobre 2007 si sarebbero dovuti concludere i procedimenti pendenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, e che lo stesso termine fosse applicato comunque a tutti i procedimenti in atto qualora fossero intervenute medio tempore norme nazionali attuative di disposizioni comunitarie di settore con termini temporali più avanzati per l’attuazione delle prescrizioni.
Nonostante l’ampio margine temporale concesso dal legislatore comunitario, nel nostro paese si è comunque reso necessario un differimento del termine al 30 marzo 2008 a causa di problemi di diverso genere. In primo luogo si sono verificati problemi oggettivi di raccordo tra le differenti amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni (statali e regionali) oltre che problemi conseguenti all’elevato numero degli impianti da sottoporre all’autorizzazione (circa 8.500 stando ai dati forniti dal Ministero dell’Ambiente); vi sarebbero state inoltre delle carenze da parte del legislatore nazionale che non avrebbe adottato in tempi utili i regolamenti attuativi e le linee guida per le migliori tecniche disponibili per alcuni settori di attività, determinando così uno stato di incertezza e di confusione sui presupposti e sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni stesse oltre all’inerzia delle Regioni (peraltro competenti per circa l’80% delle procedure di autorizzazione) con la conseguenza che il termine massimo del 30 ottobre 2007, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2005, non sarebbe stato rispettato nella maggioranza dei casi
Indipendentemente dalle cause che hanno determinato il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, il differimento è risultato necessario al fine di impedire la chiusura dei molti stabilimenti produttivi non ancora autorizzati, con rilevanti danni al sistema economico, sia per evitare la proposizione di numerosi ricorsi avverso le autorità competenti per il ritardo nella conclusione dei procedimenti. Si deve infatti precisare come il termine ultimo del 30 ottobre 2007 fosse un termine posto a carico non tanto dei gestori, i quali comunque avrebbero dovuto presentare le domande in tempo utile per consentirne l’istruttoria, quanto per le autorità competenti al rilascio delle stesse, le quali si sarebbero dovute adoperare al fine di concludere i procedimenti pendenti.
Ancorchè il differimento sia stato quindi inevitabile, il rischio concreto che ne potrebbe derivare è rappresentato dall’inizio di una procedura di infrazione comunitaria per il tardivo adempimento da parte dell’Italia della direttiva 96/61/C. In senso contrario, tuttavia, si ricordano le rassicurazioni del rappresentante del Governo il quale, nel corso dell’istruttoria legislativa del provvedimento, ha informato che il mancato recepimento della Direttiva 96/61/CE rappresenta un problema comune ad oltre la metà dei Paesi europei e che ci sono già stati incontri con i competenti organi europei sulla base di cui l’Italia non dovrebbe incorrere in procedure di infrazione.
L’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 180/2007 è comunque intervenuta a conclusione di un’approfondita istruttoria legislativa nel corso della quale sono state introdotte importanti modifiche al testo del decreto volte a prevedere, in aggiunta al semplice differimento del termine previsto nel decreto legge, alcune misure volte a garantirne il rispetto ed ad assicurare che non si verifichi la necessità di un ulteriore spostamento del termine .
In particolare si evidenzia:
· l’introduzione del nuovo termine del 31 gennaio 2008 per la presentazione delle domande da parte del gestore all’autorità competente, ovvero qualora questa non sia ancora individuata alla regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente;
· l’introduzione dell’obbligo per le autorità competenti di adeguare le eventuali autorizzazioni di settore già rilasciate, ed idonee a consentire l’esercizio dell’attività degli impianti, al fine di renderle conformi alla disciplina vigente nelle more della procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
· la previsione del potere sostitutivo del Governo di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 112/198 in caso di inerzia delle autorità regionali competenti;
· la previsione di un obbligo di monitoraggio governativo sullo stato di attuazione del provvedimento e la presentazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell’Ambiente di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 59/2005.

a cura di Cecilia Nardelli