La configurazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti prescinde dall’assenza o difformità di autorizzazioneCorte di Cassazione, sezione III Penale, 8 gennaio 2008, n. 358

08.01.2008

Corte di Cassazione, sezione III Penale, 8 gennaio 2008, n. 358

Ai fini della configurazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è ininfluente la circostanza che l’attività sia esercitata in assenza o in difformità dell’autorizzazione, rilevando piuttosto le seguenti condizioni: 1) che essa risulti complessivamente espletata con riferimento ad ingenti quantitativi di materiale [ai fini della valutazione del materiale oggetto di gestione come ingente occorre effettuare una valutazione del materiale nella sua globalità, a prescindere, quindi dalle porzioni di materiale gestito nella pluralità di operazioni nelle quali l’attività può sostanziarsi]; 2) che sia svolta anche solo nell’inosservanza delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ovvero, che sia espletata con continuità, nei casi in cui tali autorizzazioni risultino scadute o palesemente illegittime; 3) che sia stata effettuata con dolo specifico; 4) che sia stata svolta con l’intento di ricavare un ingiusto profitto da intendersi anche solo come riduzione dei costi aziendali.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Eugenio Falcone