Per la configurazione del reato di violazione dei sigilli occorre una condotta volta a vulnerare anche solo la funzionalità dei sigilliCorte di Cassazione, sezione III Penale, 7 gennaio 2008, n. 203

07.01.2008

Corte di Cassazione, sezione III Penale, 7 gennaio 2008, n. 203

La condotta che integra il reato di violazione dei sigilli ai sensi dell’art. 349 del c.p. si consuma con ogni azione comunque preordinata a vulnerare anche solo la funzionalità dei sigilli. In altre parole, ai fini della configurabilità di detto reato non è necessario che i sigilli vengano danneggiati, rendendosi sufficiente che essi siano manomessi in maniera tale da non poter più garantire il vincolo di indisponibilità sotteso alla loro apposizione.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Pietro Falletta