Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179

07.01.2008

Il Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 reca norme in tema di “Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 30 ottobre 2007.Il provvedimento dà attuazione alla delega contenuta nella legge n. 262 del 2005 (tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari) che prevede l’istituzione di una camera di conciliazione e di arbitrato, presso la CONSOB, per la risoluzione di controversie sorte fra investitori ed intermediari, nonché un sistema di indennizzo in favore degli investitori danneggiati ed un apposito fondo di garanzia. Per investitori il decreto intende i clienti non professionali, mentre per intermediari i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento. Il decreto legislativo mira a rafforzare il sistema delle tutele in favore dei risparmiatori, colmando alcune lacune emerse in occasione degli scandali che hanno coinvolto, negli ultimi anni, i mercati finanziari. In particolare, il decreto legislativo attua le deleghe conferite al Governo dall’articolo 27 e 44 della legge n. 262 del 2005 ed è finalizzato ad assicurare l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali cui sono tenuti gli intermediari nei confronti della clientela. Nel contempo, introduce forme di indennizzo in favore dei risparmiatori danneggiati dalla violazione delle disposizioni del Testo unico della finanza che disciplinano l’attività degli intermediari. Infine, la creazione di un Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori assicura la massima trasparenza nei rapporti tra gli operatori professionali ed i risparmiatori, incentivando questi ultimi a compiere scelte di investimento il più possibile informate e responsabili, consapevoli del grado di rischiosità insito nell’acquisto dei diversi prodotti finanziari, evitando in tal modo che i sistemi di garanzia siano intesi in termini impropri, tali da impedire una corretta visione dell’attività di investimento. L’operatività degli strumenti di tutela previsti dal decreto legislativo 179/2007 viene affidata alla Consob, i cui compiti vanno dall’organizzazione e funzionamento della camera di conciliazione ed arbitrato, alla gestione del Fondo di Garanzia, prevedendo anche la determinazione dell’indennizzo al danneggiato. Tale attività comprende l’emanazione di un apposito regolamento che il decreto legislativo prevede debba essere emanato dalla Consob entro i prossimi 12 mesi.
a cura di Laura Lamberti