È legittima la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziataCorte Costituzionale, 14 dicembre 2007, ordinanza n. 437

14.12.2007

Corte Costituzionale, 14 dicembre 2007, ordinanza n. 437

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui pone in capo ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dall’art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Tale disposizione dunque non deroga al principio sancito dall’art. 3 della legge n. 689/1981, in base al quale l’irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell’intimato: i princípi dettati dal Capo primo della legge n. 689 del 1981, in virtù dell’art. 12 della medesima legge, operano infatti, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per la fattispecie d’illecito introdotta dall’art. 17, comma 2, della L. R. Piemonte n. 24/2002, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17, nell’attribuire alle Province la competenza all’irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama «le norme e i princìpi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689». Nel sistema di gestione dei rifiuti delineato dalla L. R. Piemonte n. 24/2002 spetta infatti ai comuni, non solo assicurare l’organizzazione in forma associata dei servizi, attraverso la costituzione del consorzio di bacino, ma altresì rispettare ed adeguarsi alle delibere adottate dagli organi consortili, nell’esercizio delle competenze elencate dall’art. 4 della legge regionale, siccome tenuti anche a garantire nell’àmbito territoriale di pertinenza «una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani» e l’«inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata», usufruendo eventualmente delle agevolazioni loro direttamente riconosciute, in conformità all’art. 13, comma 2, della stessa legge, «in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti».

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Maria Cantarini