Istituzione di una sede farmaceutica – Corte costituzionale, 5 dicembre 2007, n. 414

05.12.2007

La Corte nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea – località Ponte Crepaldo) e dell’articolo 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Valeggio sul Mincio – località Salionze),  dichiara inammissibili gli interventi di Federfarma-Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiana e di Federfarma Veneto-Unione regionale dei titolari di farmacia italiani.

v.antonelli


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