L’art. 55, 2° co., d.lgs. 29/1992 (oggi art. 51 d.lgs. 165/2001) stabiliva l’applicabilità della l. 300/1970 a prescindere dal numero dei dipendenti, mentre il successivo art. 59, 2° co. (oggi art. 55 d.lgs. 165/2001) prevedeva specificamente l’applicabilità dell’art. 7 della medesima l. 300/1970.
Con riferimento al settore della scuola, il capo IV, sezione V, del d.lgs. 297/1994 enumera le sanzioni disciplinari, distinguendo le varie fattispecie di illecito e disciplinando il relativo procedimento. Poiché la conoscibilità delle infrazioni disciplinari e delle relative conseguenze è garantita ai pubblici dipendenti (ed alla generalità) dalla pubblicazione ufficiale delle norme che la prevedono, è insussistente l’obbligo di affissione del codice ex art. 7 l. 300/1970.