Consiglio di giustizia amministrativa, 21 novembre 2007, n. 1058
È legittimo il diniego di nulla osta paesaggistico alla realizzazione di un impianto eolico da parte della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici allorquando esso sia fondato su una sufficiente ricostruzione e valutazione degli elementi in fatto rilevanti nella fattispecie (caratteristiche dell’impianto da insediare e dell’area interessata, nonchè ragioni ostative al rilascio del nulla osta paesaggistico, alla stregua di ampie considerazioni sul pregio non solo paesaggistico, ma anche ambientale, storico e archeologico dell’area interessata), senza necessità che la Soprintendenza stessa debba valutare ulteriori interessi d’altro genere – per il che neppure dispone delle competenze tecniche specificamente necessarie – non rientrando nelle competenze della Soprintendenza, al di là di una attenta comparazione dell’interesse paesaggistico (rispetto agli interventi progettati), sacrificare il detto interesse per perseguire altri interessi non affidati alle sue cure (nella specie, lo sviluppo delle fonti energetiche alternative e, più in generale, lo sviluppo economico della zona).
* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale