Sulla natura polisemantica del termine “sovranità”

07.11.2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Sardegna

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7. Le disposizioni impugnate – inserite nella disciplina di un apposito organo istituito per l’elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto per la Regione Sardegna- fanno riferimento ad un «nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo», ed impongono al predetto progetto di enunciare i «principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti dell’autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse con la specificità dell’isola» (art. 2, comma 2, lettera a). Lo stesso progetto è, infine, legittimato ad indicare «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale» (art. 2, comma 3).
Secondo il ricorrente, l’utilizzazione del termine “sovranità” disattenderebbe la logica dello statuto speciale di autonomia e, ancor prima, la stessa Costituzione, che (a cominciare dall’art. 114 Cost.) fa riferimento alle Regioni «sempre e solo in termini di autonomia, mai in termini di sovranità», essendo quest’ultima riferita esclusivamente al “popolo” inteso come intera comunità nazionale. Sarebbero conseguentemente violati gli artt. 1, 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale ed agli artt. 1, 3, 5, 16, 101, 114, 116, 117, comma primo e comma secondo, lettere a), d), h) e l), 120 132, 133 e 138 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente come il termine “sovranità”, stante la sua natura polisemantica, assuma significati profondamente diversi a seconda che esprima le caratteristiche proprie di un ordinamento statale indipendente rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento internazionale, o che distingua la originaria natura di alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei cosiddetti “Stati composti”, o che indichi la posizione di vertice di un organo costituzionale all’interno di un ordinamento statale.
Nelle disposizioni impugnate, attraverso la utilizzazione del termine “sovranità”, ci si riferisce non al concetto di sovranità popolare di cui al secondo comma dell’art. 1 Cost., bensì alla pretesa attribuzione alla Regione di un ordinamento profondamente differenziato da quello attuale, caratterizzato in termini accentuatamente federalistici piuttosto che di autonomia regionale.
Tale utilizzazione contrasta con gli artt. 5 e 114 della Costituzione e l’art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna, che non casualmente utilizzano il termine “autonomia” o il relativo aggettivo per definire sinteticamente lo spazio lasciato dall’ordinamento repubblicano alle scelte proprie delle diverse Regioni.
Neanche tra le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 si potrebbe, al riguardo, individuare una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che compongono l’ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali.
L’utilizzazione, in una medesima espressione legislativa, quale principale direttiva dei lavori di redazione di un nuovo statuto speciale, sia del concetto di autonomia sia di quello di sovranità appare conseguentemente contrastante con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l’art. 1 dello statuto speciale, finendo in ultima istanza per produrre una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara la illegittimità costituzionale della rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7, dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranità», dell’art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranità», nonché del comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranità».

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla condizione giuridica dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali alla luce dell’art. 114 Cost.: Corte costituzionale, sent. N. 274 del 2003.

a cura di Elena Griglio