La circostanza che la tutela dell’ambiente rientri nella competenza esclusiva dello Stato non esclude il concorso di normative regionaliCorte Costituzionale, 5 novembre 2007, n. 380

05.11.2007

Corte Costituzionale, 5 novembre 2007, n. 380

La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, con i quali sono state sospese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei Comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò e Modica ed è stato disposto l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Non trova quindi fondamento la tesi della sussistenza di una competenza legislativa (esclusiva o concorrente) in materia di ambiente che deriverebbe alla Regione Sicilia in forza delle disposizioni di cui all’art. 14, lettere f), i), n) e dall’art. 17, alla lettera b) dello Statuto. Le competenze previste dalle suddette disposizioni statutarie riguardano importanti settori (assetto del territorio, acque pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanità pubblica) che afferiscono all’ambiente, ma non lo esauriscono. Né, al riguardo, più ampie forme di autonomia potrebbero derivare alla Regione dall’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Viene, quindi, a mancare il presupposto stesso per l’applicazione del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e quelle amministrative invocato dalla Regione ricorrente, ovvero la competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione Siciliana in materia di ambiente. La Corte, quindi, conferma quanto ripetutamente affermato in precedenza: nel delineare in via generale, i confini della materia “tutela dell’ambiente”, conferma che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi regionali concorrenti (sent. 32/2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali fondate sulle rispettive competenze volte al conseguimento di tutela dell’ambiente. Si ricava dunque una configurazione del “bene ambiente” come un valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale” (sentenze n. 273 del 1998, n. 382 del 1999, n. 50 e n. 54 del 2000, n. 259 del 2004, n. 62, n. 214, n. 232, n. 336 del 2005, n. 32 del 2006, e, da ultimo, n. 378 del 2007). Tale impostazione rimane dunque ferma anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Maria Cantarini