Compete allo Stato e non ai Comuni la fissazione dei limiti di emissione o la distanza minima delle stazioni radio baseConsiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5673

02.11.2007

Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5673

La fissazione di limiti di emissione ovvero l’individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base (SRB) da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento (o, comunque, di pregiudizio) rientra nella potestà normativa statale (secondo quanto previsto dalla legge quadro n.36/2001) e non in quella del Comune, residuando all’Amministrazione comunale l’esercizio di compiti di vigilanza e/o di attuazione che non involgono la titolarità di un’autonoma funzione decisoria.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Antonio Leo Tarasco