In un momento successivo alle elezioni, è possibile esercitare il diritto di opzione?

11.10.2007

A seguito delle dimissioni del senatore Gianni Vernetti, accettate dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 luglio 2007, si è reso vacante nella regione Piemonte un seggio che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, deve essere attribuito al candidato che, nella lista n. 2 (DL-La Margherita), cui apparteneva il senatore dimissionario, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
Occorrendo provvedere all’attribuzione del seggio resosi vacante, ai sensi del parere reso dalla Giunta per il Regolamento il 7 giugno 2006, si riunisce immediatamente la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari. In apertura della seduta della Giunta, il Presidente Nania (FI) dà conto delle lettere del 25 maggio 2006 e del 3 luglio 2007, con cui il senatore Bobba ha espresso la volontà – qualora il seggio fosse divenuto vacante – di esercitare l’opzione per l’elezione nella regione Piemonte, in cui è risultato primo dei non eletti.
Il relatore per la regione Piemonte, senatore Manzione (Ulivo) – dopo aver dichiarato di non essere a conoscenza delle lettere con cui il senatore Bobba ha invocato l’estensione in Senato dell’istituto della cosiddetta pre-opzione, esistente alla Camera – afferma che a suo avviso il parere della Giunta del Regolamento del 7 giugno 2006 non può aver precostituito, nella sua scelta di disciplinare i subentri mediante proclamazioni ad opera del Presidente del Senato, un potere diverso e maggiore di quello che avrebbe esercitato l’Ufficio elettorale regionale del Piemonte. Il senatore Manzione ricorda, inoltre, che il senatore Bobba è già stato eletto in Puglia e che, in questa veste, da un anno esercita il mandato parlamentare; pertanto, la richiesta di uno “zig-zag” tra le regioni, in occasione di subentri più o meno prevedibili, collide con il principio della rappresentanza popolare e con il divieto di vincolo di mandato. Per questi motivi – dichiara infine – la sua relazione, che si riserva di redigere all’esito del dibattito, non potrà prescindere dal considerare irricevibili le lettere inviate dal senatore Bobba.
Dopo l’intervento del relatore, si apre la discussione, in cui vengono espresse opinioni sia favorevoli che contrarie alla tesi del relatore. Dopo una breve sospensione della seduta della Giunta il relatore illustra una relazione scritta nella quale evidenzia che:
– in assenza di un dato legislativo espresso, necessario in materia elettorale, il parere della Giunta per il Regolamento del 7 giugno 2006 – espressamente richiamato – non può superare il principio dell’invarianza rispetto alle attribuzioni fino ad allora esercitate dagli Uffici elettorali regionali. Il parere della Giunta non può, infatti, superare il dato costituzionale secondo cui “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero” (articolo 57 primo comma Cost.);
– la dichiarazione di pre-opzione – inviata alla Giunta il 25 maggio 2006 e reiterata in forma diversa il 3 luglio 2007 – con cui il senatore Bobba, titolare di un seggio in Puglia, esprime la volontà di subentrare al seggio in cui è risultato primo dei non eletti in Piemonte, laddove dovesse divenire vacante, è irricevibile;
– le pre-opzioni ammesse alla Camera in corso di legislatura si fondano, infatti, su specificità regolamentari ivi presenti e ciò non è compatibile con la peculiarità del Senato, il quale, per norma costituzionale, è a base regionale;
– non è possibile proclamare senatore in questa fase chi è già stato proclamato senatore in un momento antecedente, anche perché ciò comporterebbe l’alternativa fra la presenza in assemblea di un senatore con due voti – in violazione di principi di incomulabilità di mandato omogeneo plurimo – o, al contrario, la sottrazione di un voto al plenum;
– dalle liste trasmesse dall’Ufficio elettorale regionale si accerta che, poiché il candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista, Luigi Bobba, risulta eletto nella regione Puglia, il candidato che lo segue è Renato Cambursano, al quale pertanto va attribuito il seggio vacante.
Data lettura della relazione, il Presidente Nania dichiara che, se tale proposta verrà respinta, si intenderà accertato che il primo dei non eletti in Piemonte è il senatore Bobba.
Messa ai voti, la Giunta respinge a maggioranza la proposta avanzata nella relazione del senatore Manzione; conseguentemente, il Presidente avverte che trasmetterà alla Presidenza del Senato la comunicazione secondo cui è accertato che ha titolo per la proclamazione in Piemonte Luigi Bobba.

a cura di Giovanna Perniciaro