L’istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario o cessato dal servizio per una delle cause previste dall’art. 132 d.P.R. n. 3/1957 – al pari dell’istituto dello scorrimento della graduatoria – risponde all’interesse pubblico di procedere alla copertura di vacanze di organico e presuppone la scelta (espressione di ampio potere discrezionale) della P.A. (non dissimile dalla scelta di avviare una procedura concorsuale).
A fronte di siffatto potere discrezionale è in configurabile il diritto soggettivo del lavoratore dimissionario alla riammissione in servizio e ciò a prescindere dalle ragioni che hanno indotto la P.A. a non procedervi, restando le stesse insindacabile in sede giudiziaria.