L’attribuzione del codice CER è indicativa della volontà del soggetto gestore di un impianto di considerare quale rifiuto i ritagli di materiale plasticoCassazione Penale, sezione III, sentenza 7 agosto 2007, n. 32207

07.08.2007

Cassazione Penale, sezione III, sentenza 7 agosto 2007, n. 32207

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha chiarito che, se una società che lavora rifiuti plastici non ha manifestato l’intenzione di reimpiegare ritagli di materiale plastico nel processo produttivo, ma anzi ha attribuito a tali residui il codice CER, che normalmente indica i rifiuti plastici, essi non possano essere poi considerati quali sottoprodotti e tanto meno quanto materie prime secondarie, essendo inequivocabile la volontà della medesima ditta di disfarsi di tali materiali residui configurandoli quali veri e propri rifiuti.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Eugenio Falcone