Confermata la legittimazione ad agire delle associazioni ambientalisteTar Liguria, sez. I, 1 agosto 2007, n. 1426

01.08.2007

Tar Liguria, sez. I, 1 agosto 2007, n. 1426

Costituisce jus receptum il principio secondo cui le associazioni ambientaliste individuate ex art. 13 della legge n. 349/86, tuttora in vigore anche in costanza del Codice dell’ambiente di cui al d. lgs. n. 152/2006 (come anche l’art. 18, comma 5, della stessa legge 349/86, che ne riconosce la legittimazione), sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in maniera diretta e immediata l’interesse ambientale, potendo, dunque, impugnare: 1) atti a contenuto urbanistico, purchè idonei a pregiudicare il bene dell’ambiente come esso viene definito in termini normativi; 2) ogni provvedimento che incida sull’ambiente, ancorché lo specifico bene oggetto del provvedimento impugnato non sia stato sottoposto ad uno specifico vincolo (ad esempio, paesistico, archeologico, idrogeologico) (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2030). L’ambiente costituisce un valore ‘trasversale’ costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative che, secondo il rinnovellato art. 117 Cost., spettino alle regioni e alle province autonome su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo, anche tenendo conto della disciplina comunitaria risultante dagli artt. 2 e 230 Trattato nonché dagli artt. 1 e 3 Costituzione dell’Unione europea (cfr., in termini, Corte cost. n. 227/2003; n. 259/2004).

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Antonio Leo Tarasco