Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Calabria dubita della legittimità costituzionale dell’art. 56, co. 1-2-3 della l.r. della Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati alo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, psosano essere sottratti alla loro destinazione mediante provvedimento autorizzatorio del Sindaco. Secondo il giudice rimettente, sarebbe violato il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama la sua precedente sent. n. 345 del 1997, vertente su fattispecie sostanzialmente analoga, giudicata contrastante con la disciplina statale. Quest’ultima, infatti, prevede l’obbligatorietà del procedimento di “assegnazione a categoria” dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilità del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche. La normativa statale, in particolare, stabilisce che i Comuni non possono alienare o mutare la destinazione dei terreni su cui si esercitano usi civici “essenziali” o “utili”, sussulti nella categoria dei “terreni convenientemente utilizzabili come boscolo o come pascolo permanente” senza l’autorizzazione già ministeriale, ora regionale, e precisa che sono comunque di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici.
Dalla normativa statale richiamata si desume che devono essere sottoposti alla valutazione della Regione – o dell’Ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni – i progetti delle opere che si intendano eseguire sui terreni gravati da usi civici, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione a realizzarli.
La normativa regionale impugnata non rispetta tale schema, senza che si rinvengano le specifiche ragioni costituzionali di tale deroga. Nella specie, il legislatore regionale ha operato un’assimilazione, del tutto irragionevole, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l’interesse alla realizzazione sullo stesso di un’opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 per contrarietà al canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost..
Giurisprudenza richiamata:
– su un analogo caso di limitazione dei diritti di uso civico: Corte costituzionale, sent. n. 345 del 1997