Corte costituzionale, 20 luglio 2007 n. 314
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dal Consiglio di stato
Norme impugnate e parametri di giudizio:
Il Consiglio di Stato, sezione IV ha sollevato ricorso nei confronti degli artt. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 e 77, comma 2, della legge della stessa Regione 11 agosto 2001, n. 10, laddove prorogano per un triennio, senza previsione di indennizzo, i piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali (piani a.s.i.).
A detta del rimettente, sarebbero violati: il diritto di proprietà, non essendosi previsto l’indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità imposti dai piani (art. 42, terzo comma, della Costituzione); il principio di ragionevolezza, essendosi prorogati vincoli già scaduti, senza valutazione della necessità dell’intervento pubblico da realizzare (art. 3 della Costituzione); il principio di buona amministrazione, non essendo stata la proroga disposta con applicazione delle norme procedimentali disciplinanti l’emanazione dell’atto prorogato (art. 97 della Costituzione).
Argomentazioni della Corte:
Evidenziando come l’obiettivo precipuo delle disposizioni impugnate sia stato quello di “prorogare” (impropriamente, perché in realtà li ha fatti rivivere) tutti i piani approvati, in qualsiasi tempo scaduti, la Corte ricorda come la regola dell’indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati rappresenti ormai un principio consolidato nell’ordinamento, sicché la reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio è da intendersi implicitamente integrabile con il principio generale dell’indennizzabilità.
Nel caso di specie, manca una qualsivoglia valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla proroga dei vincoli posti dai piani a.s.i., in relazione alla persistente necessità da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprietà privata per realizzare un progetto di interesse generale. Se, quindi, da un lato, la proroga di vincoli ancora in corso – attraverso un provvedimento generale – appare giustificata, purché assistita dalla corresponsione di un indennizzo, non altrettanto si può affermare circa l’intento di far rivivere vincoli ormai scaduti, indipendentemente dal periodo della loro pregressa efficacia. L’effetto di limitare i diritti dei cittadini, attraverso la reviviscenza dei piani a.s.i., non avrebbe infatti potuto prescindere dalla procedimentalizzazione di una verifica, caso per caso, della persistente attualità dell’interesse allo sviluppo industriale a distanza di tempi anche considerevoli, sugli specifici contesti territoriali, in rapporto all’interesse dei proprietari.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni oggetto di impugnazione, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti.
Giurisprudenza richiamata:
– Sul principio generale dell’indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati: Corte costituzionale, sentt. n. 397 del 2002 e n. 148 del 2003.