Nomina a direttore generale di una Azienda sanitaria locale – Corte costituzionale, 17 luglio 2007, n. 289

19.07.2007

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell’art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nella parte in cui, integrando la disposizione contenuta nell’art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto fra i requisiti per poter aspirare alla nomina a direttore generale di una Azienda sanitaria locale – in alternativa alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie – l’aver espletato «mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l’art. 1, comma 24- novies , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto la soppressione, nell’art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del d.lgs. n. 502 del 1992, delle parole in esso introdotte con la disposizione censurata, sicché, non avendo quest’ultima avuto applicazione nel territorio della Regione Campania, deve ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia.

a cura di Vincenzo Antonelli


Scarica documento