A decorrere dal 1o gennaio 2007 una società affidataria diretta di un servizio pubblico locale da parte di un Comune non può risultare aggiudicataria di eventuali gare indette da un altro ente locale per l’affidamento del medesimo servizio.
L’articolo 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 – cd. Testo Unico Enti Locali – (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il sopravvenuto d.l. n. 269/03) ha stabilito che l’erogazione dei servizi pubblici locali dovesse avvenire in regime di concorrenza previo conferimento della titolarità delle gestioni esclusivamente a società di capitali individuate mediante l’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.
Con il successivo 6 comma si è, inoltre, disposto che «non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime».
Tuttavia, con la disposizione contenuta nell’art. 113, comma 15 quater, aggiunto dall’art. 4, comma 234, della l. 24 dicembre 2003 n. 350, l’applicabilità del divieto di cui trattasi è stata differita al 1° gennaio 2007, facendo comunque salva, anche dopo la scadenza di tale termine, la possibilità per gli affidatari diretti di prendere parte alle prime gare indette dopo il periodo transitorio ed aventi ad oggetto gli stessi servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
Ciò sta a significare che, dopo la scadenza del periodo transitorio e nel regime di piena operatività della riforma, le società che ancora gestiscono servizi pubblici in affidamento diretto non possono essere ammesse alle gare indette per l’aggiudicazione di servizi diversi dal settore e dal territorio in cui le stesse operano, ma possono partecipare soltanto alla prima gara che venga indetta per il conferimento del medesimo servizio in precedenza esercito dalla stessa concessionaria.
La richiamata norma di cui al comma 15 dell’art. 113 è stata, infatti, adottata allo scopo di consentire alle imprese affidatarie dirette che si erano date una struttura per porsi anche in concorrenza sul libero mercato di non dissipare i notevoli investimenti cui avevano dato luogo.
In tale linea di ragionamento, dunque, è chiaro che, «a regime», tali imprese non potrebbero godere del doppio privilegio di ottenere sia affidamenti diretti sia di partecipare a gare in libero mercato, se non entrando in contrasto con i principi generali.
Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una società affidataria diretta del servizio di igiene urbana da parte di un Comune non possa, ai sensi del combinato disposto dei richiamati commi 6 e 15 quater dell’art. 113 T.U.E.L., risultare aggiudicataria di eventuali gare indette da altro Comune per l’affidamento del relativo servizio di igiene urbana, in quanto, pur trattandosi dei medesimi servizi, è diverso il contesto territoriale di riferimento.