Corte costituzionale, 13 luglio 2007, n. 284
Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Macerata
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Tribunale di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui sanziona penalmente l’esercizio in Italia dell’attività di scommessa da parte di chi sia privo di concessione, autorizzazione o licenza.
Secondo il rimettente, sarebbero violati gli artt. 3, 41 e 11 della Costituzione (quest’ultimo in riferimento alla limitazione del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi).
Argomentazioni della Corte:
Nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, ferma restando la competenza esclusiva del giudice costituzionale nazionale qualora sia messo in discussione il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.
Nel caso di specie, il giudice a quo – pur rilevando un’antinomia tra la disposizione impugnata e gli artt. 43 e 49 del Trattato CE – esclude che gli sia consentita la disapplicazione delle norme censurate, ritenendo comunque vincolante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, chiaramente orientato nel senso della sussistenza di esigenze di ordine pubblico che giustificano nell’ordinamento interno l’adozione di misure restrittive delle libertà comunitarie in titolo.
In realtà, la Corte costituzionale evidenzia come l’esistenza nell’ordinamento interno di un diritto vivente fondato su un’erronea valutazione dei parametri di valutazione forniti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (nel caso di specie, in particolare, rileva la sentenza Gambelli del 6 novembre 2003 – causa C-243/01) non consenta di trasformare in giudizio di legittimità costituzionale una questione di compatibilità della legge nazionale con norme comunitarie provviste di effetto diretto.
Anche le statuizioni delle Corte di giustizia delle Comunità europee, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, godono infatti di operatività immediata negli ordinamenti interni; nel caso in cui permangano dei dubbi rilevanti nell’interpretazione del diritto comunitario, lo strumento da utilizzarsi non è la questione di costituzionalità, bensì il rinvio pregiudiziale prefigurato dall’art. 234 del Trattato CE.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla responsabilità del giudice nazionale circa la verifica della rispondenza ai criteri individuati dal giudice comunitario delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi imposte dal legislatore italiano in materia di esercizio delle scommesse: Corte di giustizia, sent. 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli)
– Sulle questioni di compatibilità tra norme interne e norme comunitarie prive di effetto diretto (ipotesi in cui la fonte statuale soggiace al controllo di costituzionalità): Corte costituzionale, sentt. n. 170 del 1984, n. 317 del 1996 e ord. N. 267 del 1999;
– Sulla competenza della Corte costituzionale a verificare anche in riferimento al diritto comunitario dotato di efficacia diretta il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona: Corte costituzionale, sent. n. 170 del 1984 e ord. n. 454 del 2006;
– Sull’operatività immediata negli ordinamenti interni delle statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a norme comunitarie direttamente applicabili: Corte costituzionale, sentt. n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985.