Tar Lombardia, Milano, 10 luglio 2007, n. 5355
L’art. 17 del d. lgs n. 22/1997 (la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del d.lgs n. 152/2006 recante il Codice dell’ambiente) impone l’esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell’inquinamento, che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata. Pertanto, a carico del proprietario dell’area inquinata che non sia responsabile della contaminazione non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.
* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale