Sul diritto di prelazione dello Stato e degli Enti pubblici territoriali sui beni culturali e del paesaggio

21.06.2007

Corte costituzionale, 21 giugno 2007 n. 221

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il ricorrente ha impugnato l’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13 per presunta violazione di alcune disposizioni dello Statuto della Regione Trentino-Alto-Adige, nonché degli artt. 9 e 117, co. 2, lett. s) Cost. (che attribuisce allo Stato una competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali).
La disposizione censurata stabilisce (primo periodo) che il diritto di prelazione dello Stato e degli Enti pubblici territoriali sui beni culturali e del paesaggio trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto (secondo periodo) non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing.

Argomentazioni della Corte:
Premesso che il Codice dei beni culturali, nel mantenere ferme le potestà delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non esclude in tali realtà l’applicabilità delle norme sulla prelazione, la Corte rileva come, nel merito, la disciplina dell’istituto della prelazione cd. artistica prescinda dalla specificità dei titoli giuridici degli atti, avendo riguardo soltanto ai loro effetti. Non hanno, quindi, importanza le finalità di finanziamento proprie dello schema negoziale in questione, né il fatto che, per quanto concerne la disciplina civilistica, il leasing non sia un contratto tipico, perché ciò che rileva sono i trasferimenti che si verificano nel complessivo ambito del rapporto.
La prima parte della disposizione censurata, la quale in siffatto schema contrattuale limita la prelazione al primo trasferimento, non soddisfa le esigenze di tutela dei beni culturali cui l’istituto della prelazione è predisposto. L’esaurimento del rapporto di leasing, infatti, non comporta il venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e dell’interesse pubblico alla sua tutela. Quest’ultima va conseguentemente garantita mantenendo l’amministrazione provinciale in grado di intervenire, con l’eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale, in cui l’opzione del locatario realizza – anche a distanza di molti anni dal primo – un secondo trasferimento di proprietà.
A diverse conclusioni giunge la Corte in rapporto alla seconda parte della disposizione censurata, avente ad oggetto la disciplina della prelazione nel rapporto c.d. di lease-back. La disposizione censurata prevede che, qualora il riscatto non venga esercitato, sorge il diritto di prelazione. Lo svolgimento dello schema contrattuale così descritto comporta che a rapporto esaurito, di norma, la situazione del bene culturale sotto il profilo della titolarità della proprietà ritorni ad essere quella che era all’inizio, mentre non è mai mutato il detentore del bene. Non vi è, quindi, compromissione degli interessi pubblici alla tutela del bene culturale, poiché essi sono garantiti dalla previsione dell’insorgenza del diritto di prelazione in caso di mancato esercizio del riscatto.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, limitatamente alle parole «solamente» e «non». La questione relativa all’articolo dell’art. 17, comma 2, secondo periodo della medesima legge è viceversa giudicata non fondata.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla competenza della Provincia autonoma di Bolzano a legiferare in materia di beni culturali: Corte costituzionale, sentt. n. 51 del 2006 e n. 340 del 1996;
– Sulle finalità dell’istituto della prelazione riguardo ai beni culturali, che si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese: Corte costituzionale, sent. n. 269 del 1995;
– Sulla funzione fondamentale dell’obbligo di denuncia del trasferimento dei beni culturali: Corte costituzionale, sent. n. 405 del 2006.

a cura di Elena Griglio