Sul decreto-legge: il difetto dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge di conversione.

23.05.2007

Corte costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dalla Corte di cassazione, prima sezione civile

Norme impugnate e parametri di riferimento

La Corte di cassazione, prima sezione civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140
per violazione dell’art. 77, secondo comma Cost. e, segnatamente, per palese insussistenza del requisito del «caso straordinario di necessità e urgenza».

A dire del giudice rimettente, il denunciato vizio si è trasferito sulla legge che, pur nella manifesta carenza dell’anzidetto requisito, ha ugualmente provveduto alla conversione del decreto-legge.

Argomentazioni della Corte:

Anzitutto la Corte, con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che l’esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità. Ed, inoltre, il difetto dei predetti requisiti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge (sentt. 29 del 1995 e 341 del 2003). Viceversa, affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Infine, se si ha riguardo al fatto che in una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle Camere e si considera che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali – nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto, come nel caso in esame – non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso.

Nel caso in esame, la norma censurata si connota per la sua estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita. Ciò implica, a dire della Corte, l’inesistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla norma.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

Giurisprudenza richiamata:

– che il difetto dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge di conversione: Corte cost., sentt. 29/1995 e 341/2003.

a cura di Valerio Tallini