Pubblicata la legge 8 febbraio 2007, n. 9, sul disagio abitativo

23.05.2007

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007 la legge n. 9 del 2007, recante “interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”.
In particolare, i soggetti destinatari del provvedimento legislativo sono i conduttori con sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione, che abbiano un reddito lordo complessivo familiare inferiore ai 27.000 euro e che siano o abbiamo nel proprio nucleo famigliare: anziani ultrasessantacinquenni, portatori di handicap (+ 66% invalidità), malati terminali, figli a carico fiscalmente. Altro requisito il non possesso di alloggio adeguato nella regione di residenza.
L’esecuzione degli sfratti è sospesa dal 15 febbraio 2007 al 15 ottobre 2007. Diversa durata della sospensione (dal 15 febbraio 2007 al 15 agosto 2008) è prevista per gli sfratti relativi agli alloggi delle Casse professionali previdenziali, delle compagnie assicurative, di istituti bancari e di società possedute dai soggetti citati, ovvero che per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l’attività di gestione dei patrimoni immobiliari.
Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai proprietari è riconosciuta la detrazione fiscale dell’importo del canone percepito a titolo di indennità di occupazione. I Comuni possono prevedere l’esenzione o la riduzione dell’ICI.
Entro il 15 maggio 2007 le Regioni, su proposta dei Comuni interessati dalla sospensione delle esecuzioni, predispongono un piano straordinario articolato in tre annualità che deve essere inviato ai Ministeri delle infrastrutture, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia.

a cura di Paolo Zuddas