Illegittimità dell’affidamento in house per assenza del “controllo analogo” da parte del comune sulla società affidataria dei servizi

18.05.2007

E’ illegittimo l’affidamento diretto, da parte di un comune, della gestione dei rifiuti solidi urbani ad una società partecipata dal medesimo nel caso in cui non sussistono gli elementi necessari a configurare sulla società affidataria il c.d. “controllo analogo” da parte dell’ente stesso.

Tale controllo risulta insussistente in ragione, da un lato, dell’esiguità della partecipazione acquisita dal comune (1% dell’intero capitale della società); dall’altro, della mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare che il comune possa esercitare nei confronti della società partecipata (rectius nei confronti dei suoi organi di governo e di amministrazione) un potere di ingerenza e di controllo, tale da configurare detta società come un soggetto privo di autonomia e legato all’ente affidatario da un rapporto di collegamento e di subordinazione gerarchica

a cura di Sergio Caracciolo


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