E’ illegittimo l’affidamento diretto, da parte di un comune, della gestione dei rifiuti solidi urbani ad una società partecipata dal medesimo nel caso in cui non sussistono gli elementi necessari a configurare sulla società affidataria il c.d. “controllo analogo” da parte dell’ente stesso.
Tale controllo risulta insussistente in ragione, da un lato, dell’esiguità della partecipazione acquisita dal comune (1% dell’intero capitale della società); dall’altro, della mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare che il comune possa esercitare nei confronti della società partecipata (rectius nei confronti dei suoi organi di governo e di amministrazione) un potere di ingerenza e di controllo, tale da configurare detta società come un soggetto privo di autonomia e legato all’ente affidatario da un rapporto di collegamento e di subordinazione gerarchica