Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere in capo all’impresa aggiudicataria dell’appalto anche dopo l’aggiudicazione

17.05.2007

Un’impresa aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, con l’ovvia conseguenza che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che sia stata accertata, in sede di procedimento di cui all’art. 10-bis, c. 1-quater, della L. 109 del 1994 l’irregolarità contributiva della società aggiudicataria provvisoria, pur in epoca susseguente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, è di certo impeditiva per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi a tale società, ovvero ad un’associazione temporanea di imprese da essa partecipata: e ciò, dunque, anche a prescindere dalla circostanza che l’impedimento stesso discende da una dichiarazione mendace, ovvero da un inadempimento dell’obbligo contributivo verificatosi in epoca susseguente alla dichiarazione (non mendace) resa in sede di istanza di partecipazione alla gara.

a cura di Sergio Caracciolo


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