Vendola c. Tribunale Trani: negata l’insindacabilità attesa la mancanza del nesso funzionale

11.05.2007

Corte costituzionale, 11 maggio 2007, n. 166

Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (G.i.p. del Tribunale di Trani c. Camera dei deputati)

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

Il G.i.p. del Tribunale di Trani ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 12 aprile 2005, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Nicola Vendola.
A dire del ricorrente, non vi sarebbe la possibilità di ricondurre le predette espressioni alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost., mancando il nesso funzionale con alcun atto parlamentare del deputato Vendola.

Argomentazioni della Corte:

La Corte ribadisce che, per la esistenza di detto nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni, è necessario che dette dichiarazioni siano identificabili come espressione dell’esercizio di attività parlamentari, non essendo sufficiente il «contesto politico» o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento.
Nella specie, la Corte ritiene che tale nesso non sussista, giacchè risulta completamente carente il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni. Ne consegue che, a dire della Corte, le affermazioni dell’On. Vendola non possono essere ricondotte alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost..

Decisione della Corte:

La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Nicola Vendola, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2005.

Giurisprudenza richiamata:

– sulla inadeguatezza del mero contesto politico o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa: Corte cost., sentt. n. 59, 53, 13/2007; 379, 329 e 317/2006.

a cura di Valerio Tallini