Sulla legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e di manutenzione pubblica di illuminazione per omessa indicazione dei costi

08.05.2007

Con la sentenza segnalata il giudice ha ravvisato la legittimità dell’esclusione di una società dalla gara di appalto indetta da un comune ed avente ad oggetto il servizio di manutenzione pubblica di illuminazione e di impianti semaforici del comune la cui offerta, a seguito della richiesta dei giustificativi di cui all’art. 25 del d.lvo. n. 157/1995, è stata ritenuta anormalmente bassa dalla Commissione di gara, per omessa indicazione dei costi di sicurezza e dei lavoratori di cui all’art. 1, co. 1 e 3, della l. n. 327/2000. Ai sensi dell’art. 1 della citata l. n. 327/2000 devono, infatti, essere rappresentati, a pena di esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi e forniture i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Tali disposizioni, tendono a tutelare in maniera efficace le condizioni di sicurezza in cui si trovano ad operare le maestranze impiegate nell’azienda. Infatti, l’indicazione della voce relativa ai suddetti costi e, soprattutto, la loro congruità rispetto al lavoro/servizio/fornitura da eseguire, fa sì che nessuna impresa possa offrire ribassi consistenti a scapito, non del profitto perseguito, ma delle condizioni generali di sicurezza dei lavoratori impiegati. L’offerta economica, negli appalti di servizi, deve, pertanto, contenere un ulteriore componente specifica data dai costi della sicurezza che ciascuna impresa concorrente deve provvedere ad indicare espressamente al fine di consentire alla commissione di gara di verificare, nell’eventuale giudizio di anomalia dell’offerta, la congruità della detta indicazione nell’economia complessiva dell’offerta con un valutazione rimessa alla discrezionalità della stessa commissione di gara. La mancata indicazione dei detti costi della sicurezza non ha pertanto reso possibile alla commissione di gara di effettuare la valutazione sulla congruità degli stessi ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta.

a cura di Sergio Caracciolo


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