Vendola c. Tribunale di Messina: annullati alcuni provvedimenti dell’autorità giudiziaria atteso che la Camera aveva eccepito l’art. 68, primo comma, Cost.

04.05.2007

Corte costituzionale, 4 maggio 2007, n. 149

Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Camera dei deputati c. Tribunale di Messina)

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

La Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Messina, in relazione ad alcuni provvedimenti da questo assunti nell’ambito di un procedimento civile, nel quale il deputato Nicola Vendola era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica e del suo direttore.
A dire della ricorrente, malgrado il deputato avesse eccepito la applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), il Tribunale ha comunque proseguito il giudizio, adottando i predetti provvedimenti (nella specie, ha disposto due rinvii delle relative udienze e, successivamente, ha trattenuto la causa in decisione).

Argomentazioni della Corte:

Anzitutto la Corte ribadisce che la normativa contenuta nell’art. 3 della legge n. 140 del 2003 «può considerarsi di attuazione, e cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, primo comma», della Costituzione (sentenza n. 120 del 2004). Viceversa, nel caso di specie, il Tribunale civile di Messina non ha dato applicazione alla predetta disposizione, la quale prevede che il giudice in sede civile, ove accolga la eccezione di applicabilità dell’art. 68, provveda immediatamente ad adottare i provvedimenti necessari per la definizione del giudizio. Peraltro, il giudice non ha neppure applicato quanto prescritto dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003, secondo il quale il giudice, ove non ritenga di accogliere questa eccezione, deve provvedere «senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene», con le conseguenze (previste dal comma 5) che «il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta».

Decisione della Corte:

La Corte dichiara che non spettava al Tribunale di Messina adottare i provvedimenti di rinvio dell’udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, e di conseguenza li annulla.

Giurisprudenza richiamata:

– che l’art. 3 della legge n. 140 del 2003 vada considerato come norma di attuazione, e cioè finalizzato a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione: Corte cost., sent. 120 del 2004.

a cura di Valerio Tallini