Fondo nazionale per le comunità giovanili – Corte Costituzionale, ord. 4 maggio 2007, n. 154

04.05.2007

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta dal Governo e accettata dalle Regioni ricorrenti, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione. La disposizione censurata è stata infatti sostituita, senza aver avuto medio tempore attuazione, ad opera del comma 1293 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nell’istituire il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», prevede ora che il 75 per cento della dotazione finanziaria è destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto, «di natura regolamentare», del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

a cura di Vincenzo Antonelli


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