L’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha vietato alle società a capitale pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali, lo svolgimento di prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e che ha altresì previsto la nullità dei contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso, non trova applicazione relativamente alle procedure “in itinere” alla data della sua entrata in vigore.
Osta, infatti, all’operatività dell’articolo 13 del d.l. 223/2006 il notorio principio di depotenziata applicabilità, relativamente alle procedure lato sensu concorsuali in itinere, della lex superveniens. Sotto tale profilo, costituisce precipitato logico-assertivo di un costante orientamento giurisprudenziale il principio secondo cui le disposizioni normative sopravvenute non trovano applicazione relativamente alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività interamente disciplinata dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.
Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenute non modificano, di regola, le procedure già bandite, a meno che non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.
Proprio la letterale formulazione del testo del comma 4 dell’art. 13 del decreto 223/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 assevera l’esposto convincimento in ordine alla “insensibilità” della procedura de qua agli effetti di tale lex superveniens, ove si consideri che la locuzione (ora vigente) relativa alle “procedure di aggiudicazione bandite” anteriormente all’entrata in vigore del decreto stesso ha sostituito l’originaria espressione “procedure di aggiudicazione perfezionate”.
Ne consegue, con ogni evidenza, che il legislatore della legge finanziaria per il 2007, innovando il testo normativo in questione, ha inteso far espressamente salvi gli effetti, anche a livello contrattuale, conseguenti non già alle procedure di aggiudicazione “definite”, ma anche a quelle meramente “indette” (rectius: “bandite”) anteriormente alla sua entrata in vigore.