L’art. 20, D.P.R. n. 266/87 prevede che il personale appartenete alla nona qualifica funzionale, istituita dall’art. 2, d.l. n. 9/86 e convertito con modificazioni dalla l. n. 78/86, svolga: “le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o inadempimento, nonché di reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.
Tale norma va interpretata secondo il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi volti alla tutela del lavoro di cui agli artt. 35 e 36 Cost., art. 2103 c.c. ed art. 52, d.lgs. n. 165/01.
L’ipotesi di reggenza, prevista dall’art. 20, D.P.R., n. 266/87, costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, ed ha i caratteri della straordinarietà e temporaneità. La reggenza è consentita “senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, quando sia aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura”.
(Nel caso in esame è stato rilevato che la reggenza concretizzava lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali, in quanto la vacanza esisteva sin dal 1995 e la nomina del dirigente è avvenuta nel 2000. Al caso in esame è stato dunque ritenuto applicabile l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/01 che prevede che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. La norma ha portata retroattiva secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto “applicabile anche nel pubblico impiego l’art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato”. Al principio enunciato consegue che “il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi”.)
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