Corte costituzionale, 21 marzo 2007, n. 95
Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Le ricorrenti hanno sollevato giudizio di legittimità costituzionale avverso l’art. 1, commi 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella misura in cui pongono precetti specifici e puntuali sull’entità della spesa di Regioni ed Enti locali: il comma 214 sopprimendo per il personale di Regioni ed Enti locali alcune indennità (di trasferta, supplementare, ecc.) analoghe a quelle soppresse dal precedente comma 213 per il personale delle amministrazioni pubbliche; il comma 216 negando al personale delle Regioni e degli Enti locali il rimborso delle spese di viaggio aereo oltre il limite di quelle previste per la classe economica.
Argomentazioni della Corte:
In merito alle censure riferite al comma 214, la Corte costituzionale, riconosciuta la natura vincolante della norma impugnata, osserva che quest’ultima, essendo diretta a completare il disegno governativo di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, si impone anche al personale di Regioni ed Enti locali. Il rapporto di impiego alle dipendenze di tali enti territoriali, essendo stato “privatizzato”, è infatti soggetto alle regole che disciplinano in modo unitario il rapporto di lavoro tra privati, escludendosi viceversa qualsiasi riconduzione alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali (di potestà residuale). Ne deriva che la norma impugnata va considerata alla stregua di un limite di diritto privato fondato sull’esigenza, connessa al principio di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra i privati, come tale chiamato ad applicarsi all’intero settore del pubblico impiego, incluso il personale di Regioni ed Enti locali.
In merito alle censure relative al comma 216, la Corte osserva viceversa come la norma impugnata leda l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, in quanto non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull’entità di questa. La previsione, da parte della legge statale, di un limite all’entità di una singola voce di spesa della Regione e degli Enti locali non può essere conseguentemente considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, determinando al converso una invasione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ex art. 119 Cost.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 216 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli Enti locali; la questione relativa all’art. 1, comma 214 della medesima l. n. 266/05 è viceversa giudicata non fondata.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla legittimazione in capo alle Regioni a denunciare la legge statale anche per la violazione delle competenze degli Enti locali: Corte costituzionale, sentt. N. 417 del 2005 e n. 196 del 2004;
– Sulle indennità come componenti della retribuzione: Corte costituzionale, sentt. N. 124 del 1991, n. 19 del 1989, n. 1 del 1986;
– Sulla riconducibilità della materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali alla competenza residuale di cui all’art. 117, co. a Cost.: Corte costituzionale, sentt. N. 233 del 2006, n. 380 del 2004, n. 274 del 2003;
– Sull’applicabilità dei limiti di diritto privato all’intero settore del pubblico impiego: Corte costituzionale, sentt. nn. 234 e 50 del 2005, n. 282 del 2004, n. 352 del 2001, n. 82 del 1998;
– Sul divieto di porre limiti puntuali all’entità di una singola voce di spesa delle Regioni o degli Enti locali: Corte costituzionale, sentt. n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005, nn. 390 e 36 del 2004.