Pubblicata la Circolare concernente la richiesta dei contributi per l’associazionismo sociale di cui alle leggi n. 438/98 e n. 476/87

19.03.2007

La legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche) e la legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) prevedono la concessione di un contributo in favore delle associazioni “storiche” (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti), di cui all’art. 1, comma 1, lett. a della legge n. 476/87, ed alle associazioni cosiddette “non storiche”di cui all’art. 1, comma 1, lett. b della predetta legge che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche siano in condizione di marginalità sociale.
La concessione di tale contributo, per le associazioni cosiddette “non storiche” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b della legge n. 476/87, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, da parte delle predette associazioni che siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dall’art. 2 della legge n. 476/1987.
Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del predetto contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale.
La legge n. 438/98, art. 1, comma 2 stabilisce che il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito nel modo seguente: 50% ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a della legge n. 476/87, cosiddette “associazioni storiche” tra cui è ripartito in parti uguali; 50% ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b della legge n. 476/87, cosiddette “associazioni non storiche” tra cui è ripartito secondo i criteri stabiliti dall’art. 1, comma 3 della legge 438/98. Il predetto contributo statale viene stanziato annualmente ed è variabile secondo la ripartizione effettata dal Fondo nazionale delle politiche sociali.

a cura di Paolo Zuddas