Quali limiti incontra la facoltà del Governo e della Commissione di presentare subemendamenti?

16.03.2007

Nel corso della seduta della Camera dei deputati dell’8 febbraio 2007, durante l’esame del testo unificato (A.C. 626-1090-1441-2018-A/R), recante l’Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l’onorevole Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) interviene per un richiamo al regolamento formulato con riferimento all’articolo 86, comma 5, r. C. Egli segnala l’esigenza di “tipizzare” la facoltà della Commissione e del Governo di presentare proposte emendative (subemendamenti) alle proposte emendative “principali” (cui esse accedono), al fine di evitare che, attraverso un ricorso eccessivo a tale prassi, i singoli parlamentari siano di fatto privati della possibilità di presentare proposte emendative, posto che i subemendamenti non sono ulteriormente emendabili.
A sostegno della posizione espressa dall’onorevole Giorgetti, l’onorevole Cota (Lega Nord) rimarca l’esigenza che la proposta emendativa presentata dalla Commissione o dal Governo ai sensi dell’art. 86, comma 5, R.C. non sia tecnicamente qualificata quale subemendamento.
La Presidenza ricorda che in primo luogo il regolamento non contiene alcuna disposizione che precluda alla Commissione di presentare subemendamenti: si tratta, infatti, di una scelta di tecnica legislativa che attiene alla discrezionalità della Commissione stessa e, in questo senso, sono numerosi i precedenti che risalgono alle scorse legislature, e all’ultima in particolare.
Del resto, è assolutamente consolidato – ricorda la Presidenza – il principio secondo cui non possono essere presentati subemendamenti a subemendamenti: il subemendamento, infatti, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell’emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell’emendamento cui è riferito. Pertanto esso, ancorché presentato dalla Commissione o dal Governo oltre il termine ordinario, si inserisce in un contesto già noto, determinato dall’emendamento al quale accede, rispetto al quale è già stata garantita la possibilità di presentare proposte modificative.

La questione è stata poi oggetto di esame nella seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 28 febbraio 2007.

a cura di Piero Gambale