Liste di attesa – Corte Costituzionale, 16 marzo 2007, n. 80

16.03.2007

Non spetta allo Stato procedere a verifiche sulle liste di attesa nelle strutture sanitarie della Provincia di Bolzano, con la conseguenza che deve essere disposto l’annullamento della lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005, della nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005, nonché del verbale del Comando Carabinieri per la sanità, NAS di Trento, del 18 maggio 2005. Detti atti incidono, infatti, su ambiti di competenza riservati alla Provincia medesima in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché in materia di funzionamento e gestione degli enti sanitari (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975). Ed invero, se quella in esame rappresenta una tipica ipotesi nella quale si verifica una concorrenza di competenze, statali e regionali, che postula, di necessità, la individuazione di una linea di demarcazione tra le stesse, con specifico riferimento alla verifica sulla operatività delle liste di attesa, va rilevato che la normativa statutaria e, segnatamente, quella di attuazione dello statuto, conferiscono ad entrambe le Province autonome specifici poteri di verifica su tutta l’attività svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere ed in genere dalle strutture di sanità pubblica (artt. 2, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 474 del 1975), poteri che devono intendersi riferiti anche al settore concernente i tempi di attesa con riguardo all’attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria; sicché il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve «ritenersi riferito» unicamente alle Province autonome, con la conseguente esclusione, stante l’assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo del Ministero del Tesoro. Inoltre anche nell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80).

a cura di Vincenzo Antonelli


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