1. Con la sentenza n. 29 del 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lettere b) e g) della Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 recante Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
La Corte, infatti, nel riconoscere la illegittimità costituzionale delle sopra citate disposizioni per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ha riaffermato che, alla luce dell’art. 113 del T.U.E.L., nella parte in cui disciplina la gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la materia rientra, inevitabilmente, nella disciplina della concorrenza riservata esclusivamente allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. |