Le norme dell’art. 132 Cost. sul distacco-aggregazione di Comuni si applicano anche alle Regioni speciali

09.03.2007

Corte costituzionale, 9 marzo 2007 n. 66

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Regione Valle D’Aosta nei confronti dello Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
La Regione Valle D’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a tre atti statali prodromici alla celebrazione del referendum, di cui all’art. 132 Cost., per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la conseguenze aggregazione dello stesso alla Regione Valle D’Aosta (l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione sulla legittimità della richiesta di referendum; la deliberazione del Consiglio dei Ministri sull’indizione del referendum; il decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato indetto il referendum).
A detta della ricorrente, il proprio territorio sarebbe infatti stato sostanzialmente costituzionalizzato dall’art. 1 dello Statuto, sicché eventuali modificazioni delle circoscrizioni comunali potrebbero essere introdotte solo mediante il procedimento di revisione dello Statuto, anche al fine di salvaguardare l’equilibrio linguistico-culturale della Comunità valdostana.

Argomentazioni della Corte:
La Corte afferma che l’art. 132 Cost. si riferisce a tutte le Regioni mediante l’individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti (gli Enti locali e le relative popolazioni, i Consigli regionali, il Parlamento) indicati dalla Corte costituzionale come attori necessari dei procedimenti di distacco-aggregazione ivi disciplinati. Ne consegue che nessuna procedura normativa interna ad un singolo ordinamento regionale potrebbe derogare a tali meccanismi, neanche al fine di assicurare piena tutela ad una particolare comunità linguistica. L’art. 132 Cost. é infatti finalizzato a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un Comune da una Regione all’altra.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che spettava allo Stato adottare gli atti prodromici alla celebrazione del referendum relativo al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione del medesimo alla Regione Valle D’Aosta.

a cura di Elena Griglio