Il Presidente dell’AEEG, nella sua audizione presso la I Commissione permanente del Senato ha formulato alcune osservazioni sui profili del ddl recante delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali che presentano più diretto interesse per le competenze e le attribuzioni dell’Autorità per l’Energia.
Particolare attenzione viene dedicata all’opportunità di una più precisa definizione dell’ambito di applicazione della disciplina dettata dal disegno di legge soprattutto per quanto riguarda la necessità di chiarire «quali servizi pubblici, servizi di pubblica utilità o servizi di interesse generale abbiano un carattere inequivocabilmente localistico» in modo da evitare di lasciare «spazi a tentativi di regolazione localistica di funzioni di respiro decisamente nazionale».
In tale linea di ragionamento, pertanto, è stato rilevata l’opportunità di:
a) prevedere dei “settori esclusi” (es. distribuzione di energia elettrica), sui quali le Istituzioni locali non possano agire liberamente, ma, eventualmente, solo esercitare specifiche funzioni o poteri di maggior tutela, verifica e controllo di servizi già individuati sulla base di criteri indicati nel DDL;
b) definire l’ampiezza del “servizio locale”, anche con esplicito richiamo alla eventuale normativa già vigente, per segnare la demarcazione, all’interno dei vari settori, tra le attività di livello nazionale e quelle di livello locale.
Altro aspetto in merito al quale viene espressa qualche perplessità è quello relativo alla definizione del “corrispettivo” offerto dal distributore per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, tema sul quale l’AEEG, già nell’ottobre del 2005, aveva avuto modo di effettuare una segnalazione (cfr.).
In tale documento erano state espresse alcune osservazioni critiche sul fatto che l’articolo 14, co. 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nello stabilire che la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale «…è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti», non fornisca indicazioni in ordine all’importanza da attribuire alle migliori condizioni economiche ed alla valutazione del corrispettivo offerto dal distributore in sede di aggiudicazione della gara.
In ragione di tale assenza, in molte delle gare fino ad ora effettuate per l’affidamento del servizio di distribuzione, si è registrata la tendenza ad assegnare il servizio prevalentemente sulla base del corrispettivo offerto che, in diverse occasioni, è risultato di importo molto elevato avvicinandosi all’80% circa della tariffa di distribuzione stabilità dall’Autorità.
In tale linea di ragionamento, l’AEEG ha osservato come in un quadro regolatorio che non consente al gestore del servizio di distribuzione di recuperare l’onere sostenuto scaricandolo sulla tariffa, il rischio è che il «distributore cerchi di salvaguardare il suo margine privilegiando un’ottica di breve periodo e quindi comprimendo il più possibile sia i costi di gestione che gli investimenti per la sicurezza…con conseguenze per la incolumità della popolazione interessata e, più in generale, per il buon svolgimento del servizio pubblico locale».
Alla luce di tali considerazione, l’AEEG ha auspicato che vengano definiti con urgenza «i criteri per la valutazione, in sede di aggiudicazione della gara, delle offerte secondo parametri principali di maggior convenienza per gli utenti (qualità del servizio e risparmio) e, solo in seconda fase, e ad integrazione di tali elementi primari, valutando anche il corrispettivo offerto dal gestore del servizio di distribuzione del gas all’Ente locale per l’affidamento del servizio».
Infine, qualche riflessione viene dedicata alle misure delineate nell’articolo 3 del ddl per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori. A tale riguardo, viene osservato come nei settori dell’energia elettrica e del gas, il regime delle carte dei servizi non abbia costituito uno strumento di tutela efficace per i clienti tanto da essere stato superato tramite direttive dell’Autorità, emanate ai sensi della legge 481/95, che prevedono standard di qualità nazionali e omogenei (applicabili a tutti soggetti) nonché indennizzi automatici.
In tale prospettiva, pertanto, nella relazione viene rilevato come la tutela dei clienti non possa essere limitata allo strumento delle carte dei servizi, ma che debba essere previsto, tra i principi e criteri direttivi della delega, l’esplicito riferimento al fatto che «le carte dei servizi, qualora riguardino servizi oggetto di regolazione a livello nazionale da parte di una Autorità indipendente, possano contenere solo livelli di qualità migliori o ulteriori rispetto a quelli fissati dalle Autorità di regolazione e che debba comunque essere assicurato un meccanismo di riesame di tali livelli di qualità (soprattutto se autodefiniti dagli esercenti) sulla base dei livelli effettivamente raggiunti, degli impegni di miglioramento e delle ragionevoli esigenze degli utenti».