In materia di rapporti con la pubblica amministrazione, è riconosciuta la parità di tutti gli aspiranti lavoratori non in termini assoluto e totali, ma nei limiti e nei modi previsti dalla legge, il che comporta che non contrasta con le disposizioni costituzionali, perché non rientra tra i diritti fondamentali da riconoscersi indipendentemente dalla cittadinanza, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione stessa.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi applicando normative internazionali rese esecutive nell’ordinamento interno: nell’art. 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo (resa esecutiva con legge 881/1977), infatti, non si rinviene in materia di lavoro alcun precetto che includa tra i diritti fondamentali la parità di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di accesso ai pubblici impieghi; la l. 158/1981, che ha ratificato e reso esecutive le Convenzioni nn. 92, 133 e 143 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, non le ha rese direttamente applicabili, essendo stata prevista l’emanazione di specifiche norme di attuazione da parte dello Stato ovvero, ove così sia disposto dalle Convenzioni succitate, dalla contrattazione collettiva.