Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. qualora siano stati impugnati atti dichiarativi della decadenza dall’incarico di Direttore generale di una Azienda Sanitaria ex artt. 3 bis, co. 7, d.lgs. n. 502/92 e 14, co. 5, l.r. n. 11/04.

28.02.2007

L’art. 14, comma 5, legge Regione Calabria 19 marzo 2004 n. 11 stabilisce che “l’incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la Giunta regionale, in contraddittorio con l’interessato, accerti gravi violazioni dei doveri dell’ufficio, ovvero inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati. In ogni caso il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall’incarico.”
Tale articolo riformula le ipotesi distintamente previste dai commi 6 e 7 dell’art. 3 bis D.lgs. 502/92, come da ultimo modificato dal c.d. Decreto Bindi del 1999, laddove:
– il comma 6 prevede l’ipotesi della conferma della nomina in esito alla verifica, da operarsi trascorsi diciotto mesi dalla nomina stessa, dei risultanti aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi;
– il comma 7 stabilisce che quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione la Regione risolva il contratto, dichiarando la decadenza del direttore.

Con riferimento alla disposizione normativa nazionale (con riferimento al testo del D.lgs. n. 501/92, come modificato dal D.L. n. 512/94 e prima cioè della riforma del 1999) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che:
– l’ipotesi prevista dal comma 6 si ricolleghi in senso logico – giuridico all’atto di nomina, condividendone la natura. In particolare: “si può affermare che il legislatore, con il citato decreto legge 512/94, ha giudicato non tranquillizzante e non congruo il sistema – che preveda – un giudizio esclusivamente preventivo sulle qualità del soggetto cui attribuire un incarico di rilevante importanza, ed abbia voluto riservare all’ente pubblico il potere di valutarne l’idoneità non più virtuale sulla base di titoli relativi a pregresse esperienze, bensì alla stregua dei risultati in concreto conseguiti dopo lo svolgimento per un anno dell’incarico, con un apprezzamento che, avendo riguardo agli elementi di fatto che ne costituiscono l’oggetto (risultati conseguiti), non può che essere discrezionale”;
– le ipotesi disciplinate dal comma 7, prevedendo la risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, sono equiparabili alla risoluzione per inadempimento codicistica, con relativa emersione di situazioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario.

Con riferimento alla normativa regionale nell’ambito del 1° periodo “le prime due ipotesi sono riconducibili a vere e proprie inadempienze contrattuali, mentre la terza è pienamente coincidente con l’ipotesi della mancata conferma di cui al comma 6 dell’art. 3 bis, d.lgs. 502/92” .
Ne consegue che se vengono contestate gravi violazioni dei doveri dell’ufficio o inadempienze contrattuali, la giurisdizione sulla revoca dell’incarico appartiene al giudice ordinario, mentre se si tratta di una verifica sugli obiettivi la giurisdizione è del giudice amministrativo.

(Nel caso in esame l’A.G.A. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione della controversia in cui sono in contestazione provvedimenti di decadenza dall’incarico di Direttore generale per gravi inadempienze contrattuali, tra le quali viene indicata anche il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, è del giudice ordinario).

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/RC_200700194_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino