Tale quadro normativo deve, per «giurisprudenza pacifica», essere interpretato in senso restrittivo e conformemente «all’attuale orientamento del legislatore, inteso a privilegiare il confronto concorrenziale tutte le volte in cui non vi ostino fatti oggettivamente impeditivi, con la conseguenza che, non diversamente dalle ipotesi di appalti di lavori o di servizi, anche nel caso di concessione di pubblici servizi il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto in limiti ristretti e coincidenti con l’impossibilità, per la pubblica amministrazione, di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell’estrema urgenza nel provvedere, ovvero in relazione alla sussistenza di presupposti d’ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale» (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2001 n. 3213).
TAR Sardegna, sez. I, 23/02/2007 n. 309 – Sui limiti del ricorso alla trattativa privata per l’affidamento di concessioni di pubblici servizi
23.02.2007
I principi generali in materia di affidamento di commesse pubbliche impongono, a fini di trasparenza e di salvaguardia della concorrenza, di diffondere le informazioni relative ai contratti da stipulare per consentire sia l’eguale possibilità di accesso alle gare alle imprese che l’obiettiva ed imparziale selezione dei candidati.
Si è pertanto da tempo affermato il principio che in tema di affidamento, mediante concessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (derivanti principalmente dagli artt. 43 e 49 del Trattato C.E.), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (enucleabili dalle direttive in materie di appalti di lavori, servizi, forniture e settori esclusi), impone all’Amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mediante l’utilizzo di procedure competitive selettive (cfr: Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2002 n. 253).
L’Amministrazione pubblica può prescindere dall’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica solo in “ipotesi eccezionali”, la cui ricorrenza non può riscontrarsi nella mera presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell’intervento proposto da parte dell’Amministrazione affidante.