Corte costituzionale, 23 febbraio 2007, n. 50
Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale del giudice del lavoro presso il Tribunale di Bolzano
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, lett. i) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16. Secondo il rimettente, la disposizione impugnata, nella parte in cui esplicitamente esclude per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero professionale extramuraria, lederebbe i principi desumibili dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, qualificabili anche come principi fondamentali della legislazione statale nella materia “igiene e sanità”.
Argomentazioni della Corte:
Preliminarmente, la Corte evidenzia come la disposizione impugnata, pur incidendo contestualmente su una pluralità di materie, debba essere ricondotta alla materia “tutela della salute”; priva di fondamento è infatti l’argomentazione per cui il personale sanitario dovrebbe essere ricondotto alla categoria del personale degli enti strumentali della provincia, tesi questa che urta con le caratteristiche fondamentali delle articolazioni del Servizio sanitario nazionale.
La Corte, ripercorrendo le principali evoluzioni della legislazione sanitaria, ricorda che l’art. 13 del d.lgs. n. 229 aveva compiuto una netta preferenza per il rapporto di lavoro esclusivo, consentendo ai sanitari che avessero stipulato il contratto di lavoro dopo il 31 dicembre 1998 o che avessero optato in tal senso di svolgere esclusivamente, ed irreversibilmente, solo l’attività libero-professionale intramuraria. Una significativa inversione di tendenza rispetto a tale assetto si è verificata con il d.l. n. 81 del 2004, che ha introdotto i principi della reversibilità della scelta in favore del rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, della compatibilità tra rapporto di lavoro non esclusivo e direzione di strutture semplici e complesse, della perdurante vigenza dell’indennità di esclusività per coloro che optano per il rapporto di lavoro esclusivo.
A detta della Corte, tale facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo) appare espressione di un principio fondamentale, non derogabile dalle legislazioni regionali o provinciali in quanto incidente su un profilo qualificante il rapporto tra sanità ed utenti.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui esclude per i dirigenti sanitari il suddetto diritto di opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo.
Giurisprudenza richiamata:
– Sull’attinenza della disciplina dell’esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario alla materia “tutela della salute”: Corte costituzionale, sent. n. 63 del 2000 e n. 181 del 2006
– Sul principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: Corte costituzionale, sent. n. 457 del 1993
– Sulla possibilità per le aziende ospedaliere di beneficiare delle entrate provenienti dall’attività libero-professionale intramuraria: Corte costituzionale, sent. n. 355 del 1993
– Sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari ex d.lgs. n. 229 del 1999: Corte costituzionale, sent. n. 336 del 2001