Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 proposta con riferimento all’art. 39 Cost.

20.02.2007

Il Commissario dello Stato per la regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (ddl n. 1095, stralcio XII, recante “Riproposizione di norme concernenti il personale del corpo forestale della Regione”), con riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 Cost.

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale legate alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. il ricorrente richiama per relationem le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso avverso l’art. 19, comma 15 ddl n. 1084 approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”. Questa delibera fu promulgata omettendo le parti impugnate, comportando la cessazione della materia del contendere, definita con ordinanza della Corte Costituzionale n. 204 del 2006. La delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 riproporrebbe, secondo il Commissario dello Stato per la regione Siciliana, le disposizioni dell’art. 19, comma 15 ddl n. 1084 del 2005, e, dunque, i medesimi vizi di legittimità costituzionale.
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Con riferimento all’art. 39 Cost., il Commissario dello Stato afferma che “la delibera legislativa impugnata trascuri il diritto dei lavoratori a partecipare mediante le rappresentanza sindacali, alla definizione del trattamento applicabile al loro rapporto di lavoro, vanificando l’obbligo che l’amministrazione regionale aveva assunto con l’art. 110, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro (in seguito CCRL) relativo al quadriennio 2002-2005”.

La Corte Costituzionale dichiara:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (ddl n. 1095, stralcio XII, recante “Riproposizione di norme concernenti il personale del corpo forestale della Regione”), legate alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto il ricorrente richiama solo per relationem le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso definito, per cessazione della materia del contendere, con ordinanza d. 204 del 2006. La motivazione per relationem comporta il venire meno del “principio della necessaria autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale”;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (ddl n. 1095, stralcio XII, recante “Riproposizione di norme concernenti il personale del corpo forestale della Regione”), proposta con riferimento all’art. 39 Cost..

La delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 prevede che “in attesa della riforma del Corpo forestale regionale, sono istituiti, per il personale direttivo e non direttivo del Corpo medesimo, i medesimi ruoli contemplati dalla legislazione statale, per il Corpo forestale dello Stato, con contestuale soppressione dei ruoli previsti nella precedente normativa regionale. L’art. 1 dispone inoltre: a) in materia di inquadramento del personale direttivo e non direttivo; b) in materia di ordinamento professionale; c) in materia di procedure concorsuali da attuare per far fronte al fabbisogno dei ruoli; d) in materia di indennità mensile pensionabile; nonché e) l’applicazione al personale del Corpo forestale regionale del contratto dei dipendenti regionali”.

L’autonomia collettiva può essere “legittimamente compressa o annullata nei suoi esiti concreti dal legislatore solamente quando essa introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge ovvero quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali”. Nel caso in esame l’attività legislativa regionale non ha compresso indebitamente l’autonomia negoziale collettiva. L’art. 110, comma 1, del CCRL quadriennio 2002-2005 prevede “l’applicazione al personale del corpo forestale regionale di tutti gli istituti a carattere economo disciplinati dal medesimo CCRL. La delibera impugnata non incide su tale disposizione.
L’art. 110, comma 2 del CCRL quadriennio 2002-2005 “si limita a contemplare l’istituzione di un comitato allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della regione siciliana al fine di “elaborare proposte” “per i conseguenti provvedimenti da adottare”. Non si prevede dunque “un’esclusiva competenza della fonte contrattuale a disciplinare materie oggetto delle proposte elaborate”.

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a cura di Daniela Bolognino