Sono state pubblicate ieri (12 febbraio 2007) le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 550/2006 sul caso che ha visto contrapposte Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Autorità antitrust (AGCM) in merito all’acquisto da parte della prima della società del Gruppo Enel, Terna, già proprietaria della rete di trasmissione elettrica (RTN).
I fatti: nel maggio 2004, in attuazione dell’articolo 1 ter del d.l. 239/03 (conv. con mod. in l. 290/03) e del DPCM 11 maggio 2004, CDP comunicava l’intenzione di procedere a due operazioni di concentrazione miranti ad unificare in capo ad un unico soggetto la proprietà della RTN (detenuta da Terna per il 94%) e la gestione della stessa (spettante alla s.p.a. pubblica GRTN). In primo luogo, CDP avrebbe acquisito il 29,99% del capitale sociale di Terna detenuto da Enel s.p.a.; in secondo luogo, Terna avrebbe acquistato da GRTN il ramo di azienda relativo all’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica.
All’esito di una complessa istruttoria, con provvedimento n. 14542, del 4 agosto 2005, l’AGCM, nel presupposto che l’operazione ostacolasse la concorrenza, ne subordinava l’attuazione:
a) alla dismissione da parte di CDP della partecipazione del 10,2% al capitale sociale di Enel s.p.a., da realizzarsi entro il 1 luglio 2007;
b) al rafforzamento, nelle more dell’operazione, del ruolo del Comitato di consultazione di cui all’art. 1 del citato DPCM ed alla nomina, nell’ipotesi di un consiglio di amministrazione composto da 10 membri, di almeno 6 dei 7 consiglieri di Terna di propria competenza con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una gestione improntata a principi di neutralità, imparzialità e non discriminazione di utenti o categorie di utenti e con il mantenimento di analoga proporzione qualunque fosse stato il numero dei membri del consiglio di amministrazione indicato.
Nelle quaranta pagine della motivazione i giudici di Palazzo Spada confermano la sentenza del TAR Lazio (Sez. I, n. 1898/2006) dando ragione all’AGCM. Secondo questa, in esito alle due operazioni di concentrazione CDP avrebbe acquisito «una posizione dominante nel mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica, idonea ad ostacolare la concorrenza in maniera effettiva sui mercati, verticalmente connessi, della vendita di energia all’ingrosso (Mi) e dei servizi di dispacciamento (Msd)». Inoltre, in virtù degli esistenti intrecci azionari, CDP sarebbe divenuto ad un tempo controllore di Terna ed azionista di rilievo di Enel, operatore dominante nei detti mercati a valle.
Confermato l’obbligo per CDP di cedere il la propria quota di capitale di Enel, il Consiglio di Stato ha invece annullato il secondo impegno (condizionamento della nomina di 6 dei 7 consiglieri Terna spettanti a CDP), ritenendolo sproporzionato ed eccessivo.
Il testo della sentenza è reperibile sul sito: www.giustizia-amministrativa.i