TAR Lombardia, Milano, sez. I, 31/01/2007 n. 140 – Sull’illegittimità dell’aggiudicazione di una gara effettuata in violazione dell’art.13 del D.L. 223/2006 (cd. Bersani)

31.01.2007

L’art. 13 del d.l. 223/2006, conv. in legge. 248/2006, – che ha sancito per le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, l’obbligo di «operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti» ed il divieto di «svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara» di partecipazione «ad altre società o enti» –, costituisce norma di carattere imperativo la cui violazione comporta, ex art. 1418 C.C., la nullità degli atti compiuti in difformità.
Tale disposizione, non solo è volta a tutelare il principio di concorrenza e di trasparenza, ma anche, e soprattutto, quello di libertà di iniziativa economica che risulterebbe gravemente turbato dalla presenza (e dalla operatività sul mercato) di soggetti che proprio per la presenza (diretta o mediata) della mano pubblica finiscono in sostanza con l’eludere il rischio di impresa.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara, disposta dalla Provincia di Milano, in favore di una società a capitale misto partecipata dalla Regione Lombardia attraverso due società (Lombardia Servizi SpA e Lombardia Informatica SpA) entrambe possedute al 100% dall’amministrazione regionale per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività dell’ente regionale medesimo.
a cura di Luigi Alla


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