ndennità di mobilità – Corte costituzionale, 26 gennaio 2007, n. 18

26.01.2007

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Posto che la norma impugnata non prevede alcun meccanismo di calcolo dell’indennità di mobilità ragguagliato al mese, è del tutto ragionevole il “diritto vivente” secondo cui l’indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione; talché non è ingiustificata una diversità di trattamento derivante dalla determinazione del massimale mensile secondo il numero dei giorni del mese di riferimento, in quanto basata sull’articolazione del calendario comune. Né può ritenersi vulnerato il principio dell’adeguatezza della tutela previdenziale, sia in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell’indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell’uno o dell’altro criterio di computo, sia in relazione al fatto che l’indennità di mobilità è di gran lunga maggiore dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

a cura di Vincenzo Antonelli


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