Comuni di montagna e il dato orografico quale unico criterio di differenziazione

10.01.2007

Corte costituzionale, 10 gennaio 2007 n. 11

Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità in via incidentale sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione di Campobasso, e dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania

Norme impugnate e parametri di riferimento:
I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lett. h), della Tabella prevista dall’art. 1, co. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e dell’art. 8 nonies, co. 1 e 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nella parte in cui le suddette disposizioni prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine a grado nei Comuni di montagna (anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna). Secondo le ordinanze di rimessione, le norme oggetto di impugnazione lederebbero gli artt. 3 (principio di eguaglianza e di ragionevolezza), 24, 28, 97 (principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione) e 113 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama la disciplina in vigore per circa un quarantennio (dalla legge n. 90 del 1957 al 2004), la quale prevedeva una “speciale valutazione del servizio prestato in scuole di montagna”, da attribuirsi in ragione del particolare servizio reso dai docenti negli istituti situati nelle zone di montagna (nonché nelle piccole isole e negli istituti penitenziari) ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse (cosiddetto insegnamento pluriclasse), in comuni individuati secondo criteri combinati (altimetrico, territoriale, reddituale).
Il meccanismo premiale introdotto dall’impugnato decreto legge n. 97 del 2004 – successivamente ripreso e meglio specificato dal decreto legge n. 136 del 2004 – prevede l’attribuzione di un doppio punteggio all’insegnamento prestato in tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del male.
La Corte afferma preliminarmente che la predeterminazione nella legge del valore da attribuire ai titoli non viola il principio di imparzialità e buon andamento, ma al contrario, lo garantisce. Analogamente, la valutazione privilegiata del servizio scolastico reso in scuole di montagna a partire dall’anno scolastico 2003-2004, ovvero in epoca anteriore all’introduzione del meccanismo premiale, non risulta lesivo degli artt. 3 e 97 Cost.
A diverse conclusioni porta la verifica di conformità agli artt. 3 e 97 Cost. della disciplina che prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957.
Già in passato, infatti, la Corte aveva ritenuto inidoneo il solo criterio altimetrico, definito come “casuale”, per l’attribuzione di benefici. Allo stesso modo, anche in questo caso il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell’insegnamento, di fondare un valido parametro di valutazione dei titoli di servizio degli insegnanti scolastici. La disciplina impugnata, in particolare, in quanto non fondata sull’idoneo criterio di differenziazione del servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, risulta lesiva del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. ed anche dell’art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell’azione amministrativa, atteso che il maggior punteggio così attribuito prescinde totalmente dall’esperienza didattica.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lett. h), della Tabella prevista dall’art. 1, co. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, nella parte in cui, con riferimento ai Comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul criterio altimetrico quale criterio “casuale” di attribuzione di benefici: Corte costituzionale, sentt. n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989

a cura di Elena Griglio