Consiglio di Stato, Sez. V, 8/1/2007 n. 5 – È illegittimo l’affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una spa intercomunale in mancanza del requisito del «controllo analogo».

08.01.2007

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/1/2007 n. 5
Viola l’articolo 113, co.5, let. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), l’affidamento senza gara del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuato in favore di una spa intercomunale in assenza del requisito del «controllo analogo» richiesto dalla legge come condizione per un legittimo affidamento in house.
Più in particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che deve ritenersi insussistente il requisito del «controllo analogo» quando lo statuto della spa intercomunale è quello «di una normale società per azioni», nella quale il presidente del Consiglio d’amministrazione e il direttore sono eletti dal Consiglio d’amministrazione, il quale a sua volta è nominato dall’Assemblea senza vincoli di provenienza o di proposta, non si prevede alcun raccordo tra gli enti pubblici territoriali e la costituzione degli organi sociali e si afferma che «il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell’Assemblea».
a cura di Luigi Alla


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