Corte costituzionale, 28 dicembre 2006 n. 452
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Tribunale di Venezia c. Camera dei deputati)
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 11 gennaio 2000, mediante la quale l’Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico del deputato Umberto Bossi – imputato del reato previsto dagli artt. 81, secondo comma e 292 primo e terzo comma, c.p. – concernono opinioni espresse da un componente del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
A dire del ricorrente, tale delibera sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, risultando manifesta l’estraneità della condotta del suddetto deputato all’esercizio delle funzioni parlamentari.
Argomentazioni della Corte:
La Corte asserisce che le espressioni in questione (” Il tricolore lo metta al cesso, signora. Ho ordinato un camion di carta igienica tricolore personalmente, visto che è un magistrato che dice che non posso avere la carta igienica tricolore “) sono state pronunciate dal deputato mentre si recava a tenere un comizio, rivolgendosi ad un cittadino che aveva esposto alla finestra della propria abitazione la bandiera italiana. Esse non trovano alcuna corrispondenza sostanziale con atti parlamentari svolti dal medesimo deputato. Essa, inoltre, ribadisce che, ai fini dell’insindacabilità parlamentari, appaiono irrilevanti le attività svolte da altri parlamentari, sia pure appartenenti al medesimo gruppo. In sostanza, a dire della Corte l’insindacabilità è finalizzata a garantire l’istituzione parlamentare, ma si riferisce all’attività svolta personalmente dai singoli parlamentari.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale davanti al Tribunale di Venezia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell’11 gennaio 2000.
Giurisprudenza richiamata:
– sull’irrilevanza degli atti di altri parlamentari nella verifica del nesso funzionale e nel controllo sulla ” corrispondenza sostanziale “: Corte cost., sentt. 249 del 2006, 146 del 2005 e 347 del 2004.